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Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonche' dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile. Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse. Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa. Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potra' essere assunta dalle aziende stesse.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art3 · fonte del testo