Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1974 al 16 dicembre 2010. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il comitato direttivo e' composto, oltreche' dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:
tolto: 1) dal comandante della capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;
tolto: 2) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;
tolto: 3) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio del genio civile 00. MM.;
tolto: 4) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;
tolto: 5) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;
tolto: 6) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo rappresentante;
tolto: 7) da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune ove risiede l'azienda, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
tolto: 8) da un rappresentante dei consigli o assemblee regionali;
tolto: 9) da un rappresentante degli agenti marittimi;
tolto: 10) da un rappresentante degli spedizionieri;
tolto: 11) da un rappresentante della compagnia lavoratori portuali;
tolto: 12) da un rappresentante degli industriali utenti del porto;
tolto: 13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore portuale. I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri da 9) a 13), su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale. Per l'espletamento dei compiti di istituto in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto presso la quale ha sede l'azienda, il comitato direttivo e' integrato da un rappresentante degli agenti marittimi e da uno dei lavoratori portuali per ognuno di detti altri porti. Il presidente puo' chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonche' persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali. Tutti i membri del Comitato, eccettuati il comandante della Capitaneria di porto, il capo della Circoscrizione doganale ed il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art6 · fonte del testo