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Per la validita' delle riunioni del Comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art8 · fonte del testo