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Agli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, valutati in lire 6.650.000 per gli incarichi di insegnamento, lire 18.350.000 per la istituzione dei posti di ruolo di professore e di assistente e di lire 3.000.000 per spese varie di funzionamento, si provvedera': quanto a lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; quanto a lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per lo stesso esercizio 1960-61, corrispondente a quello n. 145 dell'esercizio 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
