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[1]Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione:

[2]TABELLA

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma quinquies) che "La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 19) che "Le misure dell'indennita' di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte".

Testo in vigore dal 21 novembre 1987 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;631~art1 · fonte su Normattiva