Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Art. 1 — Indennità di imbarco e di navigazione
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[1]Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione:
[2]TABELLA
[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987
