Art. 3 — Indennità di imbarco
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L'indennita' di imbarco e' corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unita' e' in armamento; e' ridotta alla meta' quando l'unita' e' in posizione di armamento ridotto e cioe' dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto. Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennita' di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unita', per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987
