Art. 3 — Indennità di imbarco
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L'indennita' di imbarco e' corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unita' e' in armamento; e' ridotta alla meta' quando l'unita' e' in posizione di armamento ridotto e cioe' dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto. Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennita' di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unita', per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma quinquies) che "La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis".
Testo in vigore dal 21 novembre 1987 al 16 dicembre 2010
