Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Art. 5
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L'indennita' di imbarco non e' cumulabile con l'indennita' di mare. Al personale di cui all'articolo 1, l'indennita' di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennita' di imbarco.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987
