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L'indennita' di imbarco non e' cumulabile con l'indennita' di mare. Al personale di cui all'articolo 1, l'indennita' di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennita' di imbarco.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;631~art5 · fonte su Normattiva