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All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;631~art7 · fonte su Normattiva