Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Art. 8
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 10 gennaio 1966.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987
