Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge. Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.
Testo vigente dal 4 giugno 1958
Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge. Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.
Testo vigente dal 4 giugno 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art8 · fonte del testo