Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attivita' complementari, nonche' le condizioni necessarie perche' possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola. Le attivita' di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Testo vigente dal 18 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-04;517~art8 · fonte su Normattiva