La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia. Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72)).

Testo vigente dal 8 marzo 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1958 al 8 marzo 1963. 26 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia. tolto: I maestri vincitori di cui al primo comma, vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nella stessa sede per almeno cinque anni aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art2 · fonte del testo