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In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-1963. Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facolta' e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo. Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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