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All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1962-1963 in lire 150 milioni ed a quello di lire 1.000 milioni relativo alla concessione di contributi straordinari alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 399 e n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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