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In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dallo anno accademico 1964-65. Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964. La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facolta' e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963.
Testo in vigore dal 25 marzo 1964 al 22 dicembre 2008
