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[1]Art 2.
[2]In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 1, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 166, sono istituiti 130 posti dall'anno accademico 1964-65. Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facolta' e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo.
Testo in vigore dal 25 marzo 1964 al 22 dicembre 2008
