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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964-65 in lire 195 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del tondo iscritto sullo, stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 marzo 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-20;115~art3 · fonte del testo