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Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:
- 1)assicurazioni a garanzia della solvibilita' del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;
- 2)assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedelta' dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5. La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 16 dicembre 2010
