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[1]Il testo dell'art. 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali, di somme e valori prestate da una o piu' persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennita' del pari per terzi:

[2]sulle prime lire 1000................. L. 20 - su ogni lire 1000 in piu................ L. 10 - Fideiussioni prestate a favore di terzi verso pubbliche Amministrazioni per periodi non superiori a due anni da aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

  • a)se prestate per un termine non superiore ad un anno: sulle prime lire 1000................. L. 20 - su ogni lire 1000 in piu................ L. 0,50
  • b)se prestate per un termine superiore ad un anno ma non a due: sulle prime lire 1000................. L. 20 - su ogni lire 1000 in piu................ L. 1 - Norma speciale: l'imposta si applica giusta le norme stabilite dall'art. 53 della legge".

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;306~art3 · fonte del testo