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I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro per l'educazione nazionale che ne designa il presidente. Della Consulta dei Centri provinciali fanno parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della scuola e nei rappresentante delle famiglie degli alunni. I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale. Ai membri della Consulta puo' essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sara' fissata dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
