Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro per l'educazione nazionale che ne designa il presidente. Della Consulta dei Centri provinciali fanno parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della scuola e nei rappresentante delle famiglie degli alunni. I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale. Ai membri della Consulta puo' essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sara' fissata dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art10 · fonte del testo