Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. Leggi il testo vigente →

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

  • a)col contributo dello Stato;
  • b)con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone;
  • c)col contributo dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore;
  • d)con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
  • e)col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art12 · fonte del testo