Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:
tolto: a) col contributo dello Stato;
tolto: b) con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone;
tolto: c) col contributo dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore;
tolto: d) con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
tolto: e) col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art12 · fonte del testo