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Ogni Centro ha un proprio bilancio, compilato sulla base dei mezzi finanziari di cui dispone. L'anno finanziario coincide con l'anno scolastico. Entro il mese di luglio di ogni anno la Consulta delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci sono sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro per l'educazione nazionale, rispettivamente entro il mese di agosto e di gennaio. Col decreto di cui al 3° comma dell'art. 2 della presente legge sara' stabilita la procedura da seguire per la revisione dei bilanci.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art13 · fonte del testo