Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni Centro ha un proprio bilancio, compilato sulla base dei mezzi finanziari di cui dispone. L'anno finanziario coincide con l'anno scolastico. Entro il mese di luglio di ogni anno la Consulta delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci sono sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro per l'educazione nazionale, rispettivamente entro il mese di agosto e di gennaio. Col decreto di cui al 3° comma dell'art. 2 della presente legge sara' stabilita la procedura da seguire per la revisione dei bilanci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art13 · fonte del testo