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I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, emanato d'intesa col Ministro per le finanze. Il numero dei Centri nazionali e' fissato in Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite, in apposito regolamento, le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
