Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, emanato d'intesa col Ministro per le finanze. Il numero dei Centri nazionali e' fissato in Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite, in apposito regolamento, le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art2 · fonte del testo