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In relazione all'importanza ed all'attivita' svolta dai singoli Centri il Ministro ha facolta' di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non piu' di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare. Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, -con le modalita' stabilite dal precedente comma, non piu' di quattro persone scelte dal Ministro per l'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengano a uno dei ruoli dipendenti.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
