Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In relazione all'importanza ed all'attivita' svolta dai singoli Centri il Ministro ha facolta' di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non piu' di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare. Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, -con le modalita' stabilite dal precedente comma, non piu' di quattro persone scelte dal Ministro per l'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengano a uno dei ruoli dipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art5 · fonte del testo