I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalita' stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto:

  • 1)possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attivita' delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
  • 2)esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
  • 3)esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
  • 4)studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi:
  • 5)attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto. I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con deliberazione del Consiglio di

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1712~art3 · fonte del testo