I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, e, al lo scadere del termine, cessato dalle funzioni anche se sotto nominati nel corso del quadricennio, in sostituzione, di membri deceduti, dimissionario o decaduti dalla carica. Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per piu' di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di a parita', prevale il voto del presidente. La partecipazione al Comitato non ha diritto a compensi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1712~art2 · fonte su Normattiva