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Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda, dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli cumenti degli aspiranti e di formare le graduatorie. Ciascuna commissione e' nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e cosi' successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande. Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1953 al 16 dicembre 2010
