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Il comma terzo dell'art. 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, nella formulazione stabilita dall'art. 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, e' sostituito dal seguente "Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto piu' idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-31;41~art2 · fonte del testo