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Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che devono essere scelti tutti nella stessa, sede del Provveditorato, e' dovuto il compenso stabilito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888. Lo stesso trattamento spetta ai componenti le commissioni che hanno funzionato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il compimento delle operazioni indicate nell'art. 1 relative all'anno scolastico 1951-52.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-01-31;41~art3 · fonte del testo