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[1]Disposizioni transitorie.

[2]Per l'anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sara' limitato per il 2° ed il 3° grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere b) e c) dell'art. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1934 - Anno XIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-12-31;2152~art8 · fonte del testo