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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione, fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianita' come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a "valente" o a "senza demerito" e che abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto. L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena idoneita' fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le Scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1727~art1 · fonte del testo