Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

  • a)studi su materie di carattere teorico;
  • b)un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni. Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio. Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere a) e b). Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non piu' di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1727~art2 · fonte del testo