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Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo di lire 20.000. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di insegnamento e le prove di esame, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1727~art3 · fonte del testo