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A coloro che superino le prove teoriche e pratiche a rilasciato un attestato di idoneita' valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. E' riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla, legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati, di educazione fisica in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1, che abbiano frequentato con profitto gli Istituti propedeutici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
