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Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneita' di cui al precedente articolo 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
