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In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui e' riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1727~art6 · fonte del testo