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In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui e' riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
