Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvedera' con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 8 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1727~art9 · fonte del testo