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Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvedera' con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 8 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
