Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Art. 4 — Compiti delle direzioni di amministrazione
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Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:
- a)assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi;
- b)svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;
- c)esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010
