Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 18 — Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra

La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra e' cosi' modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari". Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneita', altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalita' del trasferimento.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art18 · fonte su Normattiva