Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Art. 7 — Ispezioni amministrative
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Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'Esercito.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010
