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Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esploratore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-11;39~art2 · fonte del testo