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Ai fini della determinazione del diritto anti-dumpimg e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorche' sono destinati ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-11;39~art3 · fonte del testo