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Il diritto anti-dumping non puo' essere applicato in misura superiore alla differenza, di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma, dell'articolo 1. Il diritto compensativo non puo' essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultato accordati a favore della merce soggetto di importazione.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
